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Cooperazione internazionale - Volontari - Contratto

 

 

Devono avere stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni; il contratto dev’essere registrato.

Con il contratto il volontario si impegna a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell’ambito di specifici programmi.

I volontari in servizio civile, per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo, sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio.

Cooperanti di organizzazioni non governative: v. art. 32, L. 49/1987.Inizio e fine dell’attività: devono essere comunicati al Capo sopra indicato.Obblighi e mansioni: i volontari devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza. Non possono mai essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

Rimpatrio: può essere disposto (dal Ministro degli esteri) nei seguenti casi:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale operano mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento delle stesse.

Contratto di cooperazione internazionale: deve prevedere:
- il programma di cooperazione nel quale si inserisce l’attività di volontariato;
- il trattamento economico.

Il contratto dev’essere registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri. Una copia del contratto registrato deve essere poi trasmessa, a cura della citata Direzione, alla rappresentanza italiana competente per territorio.

Per il caso di grave inadempienza degli impegni da parte del volontario, è prevista la risoluzione anticipata del contratto di cooperazione; in quest’ipotesi l’organismo, previa comunicazione dei motivi alla Direzione suddetta, ed autorizzazione di quest’ultima, dispone il rimpatrio del volontario.

Comitato direzionale (v. art. 1, L. 49/1987): definisce i contenuti del contratto, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative.Formazione: è prevista all’inizio del servizio, e non può durare più di tre mesi.Rapporto di lavoro subordinato con le organizzazioni non governative: per il volontario è vietato; ogni contratto eventualmente stipulato è nullo.

Artt. 31 e segg., L. 26.2.1987, n. 49

Fonte: Onlus e No Profit: Le Regole

 

 

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