Quest’attività non può essere retribuita, neppure dal beneficiario. Il volontario può ottenere (dall’organizzazione di appartenenza) soltanto il rimborso delle spese sostenute per l’attività prestata, ma entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni stesse.
Incompatibilità: la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro autonomo o subordinato e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.
Orario di lavoro: il lavoratore che fa parte di un’organizzazione iscritta nei Registri delle organizzazioni di volontariato (art. 6, L. 266/1991), può usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
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