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Donazioni ad Onlus ed Associaizoni di Promozione Sociale

 

TRATTAMENTO FISCALE – DEDUZIONI dal REDDITO

Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, le liberalità (in denaro o in natura) erogate a favore di Onlus e di associazioni di promozione sociale (iscritte nel Registro nazionale di cui all’art. 7, commi 1 e 2, L. 7 dicembre 2000, n. 383) da persone fisiche o da soggetti Ires, sono deducibili nel limite massimo del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato,e comunque nella misura massima di € 70.000 annui.

SCRITTURE CONTABILI: il beneficiario deve comunque:

a) tenere le scritture contabili che rappresentino, con “completezza ed analiticità”, le operazioni effettuate nel periodo di gestione;
b) redarre, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.

L’ente può comunque applicare l’art. 100, comma 2, del Tuir.

DEDUZIONE OLTRE i LIMITI: se il soggetto erogatore indica in dichiarazione una deduzione superiore a quella ammessa, si applica la sanzione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (dal 100 al 200 per cento della maggior imposta), maggiorata del 200 per cento.

MANCANZA dei REQUISITI in CAPO al BENEFICIARIO: se si riscontra l’assenza dei requisiti dell’ente beneficiario, quest’ultimo e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e le conseguenti sanzioni.

CUMULO con ALTRE AGEVOLAZIONI – DIVIETO: la deducibilità non può essere cumulata con altre detrazioni o deduzioni.


Fonte: Onlus e no profit: le regole

 

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