Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 le imprese possono cedere gratuitamente alle Onlus derrate alimentari e prodotti farmaceutici, alla cui produzione o scambio é diretta l'attività dell'impresa, altrimenti destinati all'usuale eliminazione dal circuito commerciale, senza che il valore normale degli stessi venga considerato tra i ricavi dell'impresa medesima.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la norma suddetta non pone alcun limite quantitativo alle cessioni agevolate di derrate alimentari e prodotti farmaceutici.
Le stesse, inoltre, non concorrono alla determinazione del limite di deducibilità delle erogazioni liberali a favore delle Onlus.
Si tratta di un’agevolazione autonoma, cumulabile con altre liberalità eventualmente erogate, deducibili ai sensi dell’art. 14 del D.L. 35/2005. |