Ai sensi dell'art. 8 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998), i portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente alle spese riguardanti i mezzi necessari per la loro locomozione, possono:
1. ai fini Irpef, detrarre il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei veicoli adattati in funzione delle loro ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nei limiti di un importo di 35 milioni, e con riferimento ad un solo veicolo;
2. ai fini Iva, l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 4 per cento in relazione all'acquisto dei veicoli adattati, di cilindrata non superiore a 2000 c.c. se a benzina o a 2800 c.c. se diesel, nonché sulle prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli (anche non nuovi) e sulle cessioni dei relativi accessori e strumenti;
3. l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.
Queste agevolazioni fiscali si applicano:
a) solo ai veicoli acquistati dai soggetti di cui all'art. 3 della citata L. n. 104/1992 o dai familiari di cui essi siano fiscalmente a carico;
b) anche ai soggetti non vedenti e ai soggetti sordomuti (art. 50, L. 21 novembre 2000, n. 342);
c) altresì nei confronti dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 23 dicembre 2000, n. 388). |