I beni immobili confiscati per mafia devono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali, prioritariamente al Comune ove è situato l’immobile, oppure alla Provincia o alla Regione, i quali possono amministrare direttamente il bene oppure assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti quali:
ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali, a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, e ad associazioni ambientaliste riconosciute.
Viene previsto che se entro un anno dal trasferimento l’ente locale non ha provveduto alla destinazione del bene alle Onlus ed agli enti no profit anzidetti, il Prefetto deve nominare un commissario.
In questo senso è stata sostituito l’art. 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad opera dell’art. 1, comma 202, della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). |