Ai fini dell'individuazione delle spese sanitarie per le quali spetta la detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del Tuir, se è dubbio l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie indicate nella norma, si deve fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l'elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche (Circolare Min. Finanze 6 febbraio 1997, n. 25).
La precisazione è molto importante anche per:
che per vincoli statuari effettuano attività di assistenza sanitaria.
Per quanto riguarda le protesi, l’allegato 1 del D.m. 27 agosto 1999, n. 332 (nomenclatore tariffario delle protesi), indica tra le prestazioni di assistenza protesica, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, gli ausili antidecubito, nei quali rientrano anche i materassi e le traverse antidecubito.
Più in particolare: si fa riferimento agli "ausili antidecubito idonei all'utilizzo su letti normali od ortopedici (materassi) oppure su materassi normali od antidecubito (traverse)".
Tali ausili devono essere costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l'ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, al fine di garantire livelli differenti di prevenzione o terapia.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 11 del 26 gennaio 2007, ha affermato che l’acquisto di materassi può essere detratto soltanto se essi abbiano le caratteristiche descritte.
Inoltre, per poter effettuare la detrazione occorre la prescrizione del medico, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la necessità dell'ausilio; la sottoscrizione dell’autocertificazione può anche non essere autenticata se è accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. |