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Indennizzo per danni da trasfusioni e vaccinazioni: assistenza da parte di Onlus ed enti no profit

 

 

Con il decreto 6 ottobre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre – in attuazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229, il Ministero della Salute ha definito le modalità procedurali necessarie per l’erogazione di un indennizzo a favore dei soggetti che siano stati danneggiati in maniera irreversibile da trasfusioni, vaccinazioni obbligatorie e somministrazioni di emoderivati.

La domanda – che può essere presentata dai soggetti che già sono beneficiari dell’indennizzo-base - dev’essere presentata, anche tramite l'assistenza di Onlus ed enti no profit che operano nel settore, al Ministero della salute – Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma.

La richiesta dell'indennizzo aggiuntivo deve essere presentata, anche con l'ausilio di onlus ed enti no profit rappresentativi, dai soggetti danneggiati o, in alternativa, dall'esercente la potestà genitoriale, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere, l'indennizzo aggiuntivo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa in maniera prevalente rispetto ad eventuali altri congiunti conviventi. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo aggiuntivo viene corrisposto interamente al soggetto danneggiato.

 


 

L. 29 ottobre 2005, n. 229

Fonte:Onlus e No Profit: Le Regole

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