Art. 7 - L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da .... membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Al Presidente non spetta alcun compenso.
Il Consiglio si riunisce:
a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
b) quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri;
c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio:
- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
- redige i bilanci e li presenta all'assemblea;
- compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.
Art. 8 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci devono essere convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi, sulla nomina del Presidente, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio oppure, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell’assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.
Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore.
Art. 10 - Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice civile.
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